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D.M. Pubblica istruzione 15.12.1999, n. 304

Sperimentazione decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nella regione Toscana.

Art. 1 - Sperimentazione nella regione

a) A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino all'attuazione del Regolamento previsto dall'art. 4 del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, nella regione ..., con sede in ..., viene sperimentato un Ufficio regionale al fine di verificare modelli di strutture organizzative coerenti con i compiti previsti dall'art. 75, comma 3, del precitato D.L.vo n. 300/99.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 è affidato - fino all'attuazione del Regolamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - a un dirigente del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, in relazione agli impegni e alle responsabilità derivanti dall'incarico attribuito.

3. L'Ufficio regionale costituisce centro di responsabilità amministrativa ed assume le competenze in atto attribuite alla corrispondente sovrintendenza scolastica regionale e ai provveditorati agli studi della regione.

4. Il dirigente di cui al comma 2, nelle more di emanazione del Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, co. 4bis, della legge 23.8.1988, n. 400, si avvarrà degli uffici periferici.

5. Gli uffici scolastici periferici dipendono dall'Ufficio regionale, con il quale si raccordano per una pianificazione integrata del sistema formativo sul territorio, in coerenza con la programmazione delle Regioni; essi assumono anche il ruolo di interfaccia rispetto alle istituzioni scolastiche, agli enti locali, ai soggetti culturali e sociali.

6. All'Ufficio regionale sono attribuite tutte le risorse finanziarie che il bilancio del Ministero della P.I. destina alla realizzazione dei fini istituzionali nel territorio della regione. L'Ufficio regionale, a sua volta, assegna a tutti gli uffici funzionanti nella regione le ris

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