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D.M. Pubblica istruzione 15.12.1999, n. 301

Nuovi uffici nel Ministero P.I.

Art. 3 - Struttura per gli affari economici

1. A decorrere dalla data di cui al precedente art. 1, e in applicazione dell'art. 75, comma 2, lettera b), e comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sperimentato un modello di struttura organizzativa per gli affari economici che assolve ai seguenti compiti:

a) consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;

b) relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, anche sulla base dei dati forniti dagli uffici interessati;

c) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero della Pubblica Istruzione, anche avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici periferici;

d) redazione del bilancio ed operazioni di variazione e di assestamento;

e) proposte per la preparazione della legge finanziaria;

f) attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo;

g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie derivanti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obbiettivi comuni dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici;

h) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo;

i) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

j) monitoraggio e analisi dei flussi finanziari;

k) gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale e comune agli uffici dell'amministrazione centrale, fatte salve le competenze in materia spettanti al Servizio per l'automazione e per l'innovazione tecnologica;

l) definizione degli indirizzi per la gestione amminis

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