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D.M. Finanze 20.12.1999

Modalità di versamento dell'addizionale comunale IRPEF. (G.U. 24.12.1999, n. 301)

Art. 2 -

1. L'addizionale determinata dal sostituto d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio è trattenuta dallo stesso in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono state svolte le dette operazioni; gli importi trattenuti vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti. Si effettua un versamento unico anche se 1'addizionale è riferita a sostituiti di imposta domiciliati in comuni diversi. L'addizionale dovuta m autotassazione è versata entro il termine di pagamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione dei redditi. L'addizionale trattenuta dal sostituto di imposta a seguito di liquidazione del modello 730 è versata entro il termine di pagamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dal modello 730.

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