Direttiva PCM 20.12.1999, n.
1. Fermo restando quanto più specificamente previsto in relazione ad ogni singolo tipo di prestazione, la determinazione dei contributi deve essere comunque effettuata in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia e prevedendo forme di facilitazione nei confronti di organismi riconosciuti che svolgono attività di volontariato o sociali senza scopo di lucro, nonché nei confronti delle categorie protette. I contributi richiesti all'utente individuati nei regolamenti sono aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita. Sulla stessa base ogni amministrazione può comunque sottoporre ogni due anni a revisione i contributi già previsti anteriormente alla presente direttiva, purché relativi ad attività rientranti nelle fattispecie previste dalla legge.
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