Direttiva PCM 20.12.1999, n.
1. I regolamenti previsti dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 45, comma 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati nella presente direttiva.
2. Gli introiti acquisiti dalle amministrazioni a seguito della applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Le singole amministrazioni, sulla base di intese con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvedono a determinare la percentuale, la cui entità non può essere superiore al trenta per cento, da riassegnare alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio, per incrementare le risorse finalizzate alla incentivazione della produttività del personale e alla retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno realizzato le relative attività. A tale scopo le somme affluiscono al fondo unico di amministrazione di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, per il personale del comparto Ministeri, e agli analoghi fondi per il restante personale, anche ai fini di quanto previsto dal comma 7, dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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