Decreto MPI 07.12.1999, n. 547
1. A decorrere dall'a.s. 2000-2001, per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della istruzione secondaria di I grado si fa riferimento alla media dei prezzi della dotazione libraria complessiva riferita a ciascuna anno praticati in base ai listini applicati nell'a.s. precedente.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline del primo anno di corso della scuola secondaria superiore si fa riferimento al 60% della media dei prezzi della dotazione libraria complessiva relativa ai primi due anni di corso praticati in base ai listini applicati nell'anno scolastico precedente.
3. Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nelle prime classi potranno essere compensati con diminuzioni equivalenti rispetto al prezzo massimo complessivo della seconda e della terza classe, nella scuola secondaria di primo grado o della classe successiva nella scuola secondaria superiore.
4. Il collegio dei docenti può deliberare, per ciascun anno di corso, motivati incrementi della spesa, che devono essere approvati dal consiglio di istituto.
5. Sulla base dei criteri di cui al presente articolo si provvede a determinare, per ciascun anno dei corsi di scuola media e, per la scuola secondaria superiore, per il primo anno di ciascuno degli indirizzi di studio in cui essa si articola, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale limite inferiore di spesa complessiva sul quale si sono attestate le scelte ef
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