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Circolare MURST 10.12.1999, n. 297

Legge 3 maggio 1999, n. 124 - art. 8 - Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato.

Si informano le SS.LL. che, in data 9 dicembre 1999, la Corte dei Conti, Sezione per il controllo degli Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha ammesso a registrazione il citato decreto n. 184.

Con precedenti CC.MM. sono state fornite una serie di chiarimenti e istruzioni utili a predisporre tutti gli atti occorrenti ad effettuare il trasferimento di personale e funzioni A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato.

Premesso quanto sopra si forniscono, ora, le seguenti, ulteriori indicazioni finalizzate a dare integrale applicazione alle disposizioni contenute nella norma indicata in oggetto secondo le modalità e criteri indicati nel predetto decreto n. 184.

A - Personale di ruolo

Come già in precedenti occasioni preannunciato alle SS.LL., dal 15 dicembre prossimo saranno disponibili in linea:

a) gli schemi di decreto collettivo, per la firma da parte delle stesse SS.LL., contenenti, per ciascuna provincia, l'elenco ricognitivo del personale ATA, degli I.T.P. e assistenti di cattedra, aventi titolo, ai sensi della legge indicata in oggetto, al trasferimento dagli Enti Locali allo Stato.

L'individuazione del personale interessato, della relativa sede di assegnazione e della retribuzione da attribuire dal 1° gennaio 2000 è avvenuta sulla base dei risultati della rilevazione avviata con C.M. n.192, in data 3/8/1999 e verificata ai sensi della C.M. 245, in data 15/10/1999.

E' di tutta evidenza che, dal momento dell'avvio della rilevazione e sino al 31 dicembre 1999, potrebbero essere intervenute o intervenire variazioni (collocamenti a riposo, dimissioni, decessi, mancata individuazione di aventi titolo) con la conseguente necessità di disporre le necessarie variazioni all'elenco del personale da trasferire.

Per le esigenze dell'automazione si precisa che il decreto collettivo di cui sopra non può essere sostituito, mentre le relative variazioni dovranno essere disposte con singoli decreti individuali (d

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