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Circolare MPI 23.12.1999, n. 320

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2000-2001.

Com'è noto, l'art. 21-9 comma della legge 11.3.88, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 - 4° comma della legge 28.2.1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, al riguardo interpellato da questo Ministero, ha comunicato con fax in data 25.10.1999 che il tasso d'inflazione programmato per il 2000 è pari al 1,2%, come indicato nel "Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2000-2003" (Par. I.2.2 pag. 11) deliberato dal Consiglio dei Ministri il 30.6.1999 e confermato nella Relazione previsionale e programmatica per il 2000. Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28 della summenzionata legge 28.02.1986, n. 41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'a.s. 2000-2001, in ragione del 1,2%, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori, come dal seguente prospetto.

 

Prospetto

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito per l'anno scolastico 19999-2000 riferito all'anno d'imposta 1998 rivalutazione in ragione del 1,2% con arrotondamento alle lire 1000 superiore limite massimo di reddito per l'a.s. 2000-2001 riferito all'anno d'imposta 1999
1 7.862.000 95.000 7.957.000
2 13.047.000 157.000 13.204.000
3 16.772.000 202.000 16.974.000
4 20.033.000 241.000 20.274.000
5 23.292.000 280.000 23.572.000
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