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Circolare MPI 22.12.1999, n. 313

Legge 3 maggio 1999, n.124 - art. 8 - Trasferimento di personale e funzioni ATA dagli Enti Locali allo Stato. D.I. 23/7/1999, n. 184.

Come noto, dal 1° gennaio 2000 verranno trasferiti dagli Enti Locali allo Stato il personale ATA di ruolo nonché i contratti con i quali le medesime funzioni ATA sono state assicurate alle scuole statali cui erano tenuti a provvedere gli Enti predetti. L'individuazione del personale di ruolo, nonché dei contratti è stata effettuata con riferimento alla data di entrata in vigore della legge e cioè al 25.5.1999. Nell'imminenza del trasferimento in parola si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla urgenza di procedere agli adempimenti di competenza onde realizzare il trasferimento medesimo alla scadenza programmata. A tal fine si richiamano, in modo sintetico, alcuni adempimenti da portare a termine nei prossimi giorni.

A) Personale di ruolo - Con precedenti circolari sono state già fornite le indicazioni necessarie per la individuazione degli aventi titolo e per assicurare la relativa retribuzione attivando automaticamente le relative partite di spesa fissa presso le competenti DD.PP.TT..

Per la eventualità che a causa del ritardo nella trasmissione dei dati o altra causa imprevista, permangano casi di personale che trasferito allo Stato non possa tempestivamente percepire la relativa retribuzione per il mese di gennaio 2000, si prospetta l'opportunità, come peraltro già avvenuto in alcune realtà territoriali, di pervenire ad apposite convenzioni in base alle quali gli Enti locali interessati continuino per un periodo limitato a retribuire il personale in questione, salvo successivo rimorso da parte dello Stato.

A seguito delle intese intervenute con il Dipartimento per la Funzione Pubblica e gli altri Ministeri con i quali, di concerto, è stato emanato il D.I. 23.7.1999 n. 184, nella attesa di concludere la contrattazione di cui all'art. 3 del medesimo decreto n. 184, al personale trasferito verrà corrisposto a titolo provvisorio, salvi successivi conguagli, il trattamento accessorio in godimento presso l'ente locale e nella en

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