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Ordinanza MPI 22.04.1999, n. 110

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Art. 3 -

1) Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno termine il 10 giugno 2000.

2) Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 3 giugno 2000.

3) Le attività educative nelle scuole materne e le attività didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno 2000.

4) In data successiva hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici dove si attuano, d'intesa con le Regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norma dell'art. 278 del D.Lgs. citato nelle premesse, nonché nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.

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