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Ordinanza MPI 22.04.1999, n. 110

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Art. 1 -

1) I Sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le Regioni ed i Consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1999, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.

2) I consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, fermo restando il disposto dell'art.74, 3° co., del D.Lgs. richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione.

3) Gli adattamenti del calendario scolastico, che possono comportare, anche solo per alcune classi o gruppi di alunni, l'anticipazione della data di inizio delle lezioni fissata a livello regionale, sono volti anche a:

a) organizzare attività curricolari in collaborazione con la Regione e/o con il sistema produttivo;

b) organizzare attività di accoglienza, recupero, riorientamento, con particolare riguardo agli anni di corso interessati dall'innalzamento dell'obbligo di istruzione;

c) consentire, nel corso dell'anno, la sospensione delle attività di lezione per un numero di giorni corrispondente a quello dell'anticipazione eventualmente programmata per tutti gli alunni.

4) I Sovrintendenti scolastici, per una opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i Provveditori agli Studi della Regione alle quali partecipano anche i coordina

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