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Legge 30.04.1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. (G.U. 03.05.1999, n. 101 ripubblicato in G.U. 17.05.1999, n. 113). (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 4 - Modifiche alle L. 25 maggio 1970, n. 352, e L. 21 marzo 1990, n. 53

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: "o del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: ", del tribunale o della corte di appello".

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

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