Legge 30.04.1999, n. 120
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. (G.U. 03.05.1999, n. 101 ripubblicato in G.U. 17.05.1999, n. 113). (G.U. 03.05.1999, n. 101)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.