D.P.R. 09.04.1999, n. 156
1. All'articolo 4, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità.".
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