Decreto legislativo 13.04.1999, n. 113
1. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;".
2. All'articolo 42, comma 4, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "dei lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "degli stranieri".
3. All'articolo 42, comma 4, lettera e), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "otto" e dopo le parole: "dell'interno," sono inserite le seguenti: "di grazia e giustizia,".
4. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;".
5. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle disp
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.