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Decreto MURST - DDG 01.04.1999

Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla Tabella A annessa al d.m. 30 gennaio 1998 n. 39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto ministeriale n. 354/1998.

Art. 3 - Requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti da ciascuna delle sottoindicate lettere a), b), c), d):

a)- possesso di titolo di studio prescritto dal D.M. 30 gennaio 1998, n.39, a condizione, ove richiesto, che sia stato seguito uno specifico piano di studi. A tal fine sono validi anche i diplomi di laurea il cui specifico piano di studi sia stato completato con esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della laurea (art.6, comma 1, D.M. 354/1998). Per una puntuale verifica della validità del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso al concorso, il candidato può fare riferimento alla tabella concernente i titoli di accesso alle classi di concorso

I candidati in possesso di laurea con piano di studi, nel quale siano presenti esami diversi da quelli indicati nella tabella di omogeneità A/4, annessa al D.M. n. 39/1998, (inserita nel predetto allegato 2, parte III), conservano il diritto a partecipare al concorso, purché siano già inseriti in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato.

b) per le classi di concorso 7/A, 13/A, 18/A, 20/A, 35/A, 42/A, 57/A, 60/A, sono ammessi anche i candidati sprovvisti di titolo di studio considerato valido ai sensi dell'ordinamento vigente, purché già inclusi in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato (art.5, comma 5, D.M. 39/1998).

c) relativamente alle medesime classi di concorso di cui al precedente punto b), sono ammessi anche i candidati privi del prescritto titolo di studio ed in possesso di abilitazione all'insegnamento per classe di concorso del pregresso ordinamento non più ritenuta corrispondente con l'abilitazione del vigente ordinamento (art.5,

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