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Decreto MURST - DDG 01.04.1999

Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla Tabella A annessa al d.m. 30 gennaio 1998 n. 39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto ministeriale n. 354/1998.

Art. 17 - Accesso ai documenti amministrativi

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 ed al dPR n.352/92 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, l'autorità scolastica preposta allo svolgimento del concorso adotterà ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto nel regolamento adottato con d.m. 10 gennaio 1996, n. 60, concernente il regolamento recante norme per l'esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24, co. 4, della legge 7.8.1990, n. 241, e dell'art. 8 del dPR 27.6.1992, n. 352.

2. Gli adempimenti in merito sono affidati al segretario della commissione e sono svolti nella sede nella quale sono depositati gli atti del concorso, indicata dalla competente autorità scolastica.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nella C.M. 16 marzo 1994 n. 94, relativamente alle disposizioni in materia di bollo.

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