Decreto MURST - DDG 01.04.1999
1. La commissione giudicatrice o le sottocommissioni, in sede plenaria, compilano la graduatoria di merito per ciascuna classe di concorso sulla base della somma dei punteggi riportati nelle singole prove "della fase scritta", nella/e eventuale/i prova/e pratica/che, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
2. Nella graduatoria di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alle singole prove "della fase scritta", alla eventuale prova pratica, alla prova orale, alla valutazione dei titoli nonché il totale dei punti.
3. Deve essere indicato, altresì, a fianco di ciascun candidato che ne abbia fatto espressa richiesta e che abbia inviato la relativa documentazione, il possesso del titolo di specializzazione prescritto per l'assunzione su posto di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, conseguito ai sensi dell'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994, precisando, eventualmente, il particolare tipo del titolo stesso (per minorati psicofisici; per minorati dell'udito; per minorati della vista;)
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, per la riserva di posti a favore di determinate categorie e la preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, dovranno essere riportate, per ciascun candidato, le relative annotazioni. Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal medesimo art. 5 del citato d.P.R. n. 487/94, come modificato per effetto dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/97 e dall'art. 2, comma 9 della legge 16.6.1998, n.191.
5. I
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.