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Circolare MPI 19.04.1999, n. 106

Applicazione dell'art. 307 del D.L. 14.4.94, n. 297. Conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, suoi compiti e funzioni. Modifiche e integrazioni della C.M. 3.12.1964 n. 438, della C.M. 23.1.1980, n. 22, della C.M. 5.3.1985, n. 79 e 30.3.1998 n. 158.

Sono state rappresentate a questo Ministero alcune difficoltà di attuazione della C.M. n. 158 (prot. n. 1057/B1 del 30.3.1998) e sono pervenuti molti quesiti e proposte di modifica. Ritenuto importante, nell'emanazione delle norme, il confronto con gli operatori destinati ad applicarle si ritiene di dover emanare la presente circolare in cui i problemi evidenziati trovano una specifica risposta.

 

Premessa

L'applicazione dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 postula che ogni scuola, tramite l'autonomia, persegua la massima flessibilità e tempestività di iniziativa, la valorizzazione delle risorse locali e, insieme, la riconoscibilità della dimensione europea, nazionale e locale. Una tale innovazione è particolarmente rilevante nel settore dell'Educazione Fisica e Sportiva. Dopo l'emanazione della Direttiva 133, del 3 aprile 1996 e del D.P.R. 567 del 10 ottobre 1996, la scuola oltre che come sede dove l'istruzione degli studenti deve realizzarsi in un contesto professionalmente e tecnicamente attrezzato, si riconosce come il principale spazio di crescita umana, civile e professionale dello studente, un centro permanente di vita culturale e sociale per i giovani, in cui non possono che inserirsi come fondamentali le iniziative relative all'educazione fisica e sportiva.

Con un capovolgimento degli attuali postulati amministrativi e burocratici nel nuovo sistema delle autonomie sancito dalla Legge 59/97 si amplifica l'iniziativa delle scuole e solo gli obiettivi finali ed intermedi e gli standard formativi, saranno dati ed uguali per tutti, onde consentire l'unità nazionale del sistema.

Altrettanto nuovo il concetto per cui tutto ciò che si svolge a scuola sulla base di progetti educativi, chiunque ne sia l'attore, deve considerarsi attività scolastica. Tramite l'autonomia la scuola si candida ad interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli Enti pubblici e le Associazioni del t

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