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Circolare MPI 12.04.1999, prot. n. 37424

D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, trasferimento di funzioni amministrative dello Stato agli enti locali - quesito.

Sono pervenuti quesiti volti a conoscere i limiti e gli ambiti di applicazione degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, nonché del D.P.R.18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, da rendere autonome ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In particolare è stato richiesto di precisare se, per i provvedimenti aventi effetto dal prossimo anno scolastico, sia già operante il trasferimento agli enti locali della competenza concernente l'istituzione di corsi serali per lavoratori studenti e di altri corsi di studio, nonché quella relativa alla soppressione, l'istituzione o il trasferimento di sedi e plessi delle istituzioni scolastiche.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 139 del succitato decreto legislativo prevede, al comma 1, lett.a), che alle province e ai comuni siano attribuiti i compiti e le funzioni concernenti l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione.

Premesso che agli effetti dello stesso decreto per programmazione e gestione del servizio scolastico deve intendersi, così come precisato nell'articolo 136, l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e che, tra tali funzioni e compiti è compresa, tra l'altro, la programmazione della rete scolastica, occorre rilevare come tale programmazione risulti assegnata alle regioni, ai sensi dell'articolo 138, lettera b).

Con le norme citate è stata operata, in sostanza, la delega alle regioni per la programmazione, sulla base della quale province e comuni esplicano, poi, le attribuzioni loro trasferite in tema di riorganizzazione della rete scolastica.

La statuizione normativa rappresentata andrà comunque, "a regime"

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