IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 03.08.1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. (G.U. 06.08.1999, n. 183 - S.O. n. 149)

Capo I - Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 8 - Decentramento comunale. Circondari 15

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento".

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"5. Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

"1-bis. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordina

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.