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Legge 03.08.1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. (G.U. 06.08.1999, n. 183 - S.O. n. 149)

Capo I - Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali

Art. 15 - Interventi nel settore della pubblica istruzione

1. Gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti. 36

2. I soggetti o gli enti di cui ai comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.

3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n.382, di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.

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L'articolo 9, comma 1, del d.l. 9.11.2004 n. 266, conv. con modificazioni dalla legge 27.12.2004 n. 306, ha previsto che le region

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