D.P.C.M. 26.08.1999
4.1 Con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per la distribuzione di tale consistenza numerica in aree territoriali, nonché per la suddivisione della stessa in riferimento alle esigenze concernenti ciascun grado ed ordine di scuole e, nell'ambito di questi, secondo le necessità dei profili professionali e delle classi di concorso degli insegnamenti dell'istruzione secondaria.
4.2 Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite, altresì, le modalità e le aliquote di assunzione a tempo indeterminato, dello stesso personale, mediante la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale. Per il personale docente la fruizione di tali rapporti di lavoro, deve essere disciplinata in raccordo alla possibile scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento, nonché salvaguardando l'esigenza del mantenimento del docente unico sulle cattedre ed i posti per i quali risulti inattuabile la funzionale separazione in ambiti didattici differenziati.
4.3 Le assunzioni autorizzate a norma dell'art. 3 sono disposte previo accertamento della effettiva disponibilità dei posti risultante dall'effettuazione di tutte le operazioni di utilizzazione previste dal contratto collettivo decentrato nazionale, stipulato in data 23.6.98, nell'ordine da esso stabilito.
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