D.M. Istruzione 30.08.1999, n. 207
1. La distribuzione tra gradi di scuola e ruoli, per il personale docente ed educativo, è definita con riferimento alle aliquote percentuali delle assunzioni realizzate nel decorso anno scolastico rispetto alle disponibilità di posti, rapportata al numero di assunzioni autorizzate per il corrente anno. I Provveditori agli studi, ferma restando la consistenza complessiva del numero di posti assegnato, potranno, ove se ne ravvisi la necessità, operare compensazioni tra i diversi ruoli, gradi e classi di concorso.
2. Nell'ambito di tale consistenza complessiva, le assunzioni avranno luogo, prioritariamente, per i docenti destinatari dell'art. 12 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (vincitori dei concorsi per esami e titoli, le cui graduatorie, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, hanno conservato validità ai fini del recupero delle cattedre e posti accantonati al 1° settembre 1992, fino alla concorrenza del numero dei posti accantonati), che saranno assunti, anche in soprannumero, sulla propria classe di concorso.
3. Dopo il conferimento delle nomine in ruolo al personale di cui al precedente comma, le assunzioni avverranno sui posti che risultano disponibili per l'intero anno scolastico dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione previste dal relativo Contratto Collettivo Decentrato Nazionale nell'ordine da esso stabilito.
4. Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie del concorso per esami e titoli - la cui vigenza è stata prorogata dalla legge 124/99 fino all'entrata in vigore della graduatoria del successivo, corrispondente concorso - e le graduatorie permanenti, nelle quali la medesima legge ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.