Decreto legislativo 04.08.1999, n. 359
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ). - 1. Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".
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