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Circolare MPI 09.08.1999, n. 205

Attuazione dell'art. 11 co. 5, 10 e 11 e dell'art. 12 della legge 3.5.1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

Con la presente circolare vengono fornite istruzioni in ordine all'attuazione dell'art. 11, commi 5, 10 e 11 e dell'art.12 della 3.5.1999 n. 124, pubblicata sulla G.U. n. 107 del 10.5.1999, che, com'è noto, reca disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

Art. 11 comma 5° della legge 3.5.1999, n. 124 - nomine in ruolo su posti D.O.A. nella scuola materna e nella scuola media.

L'art. 11, co. 5, della legge 3.5.1999, n. 124, riguarda la posizione dei docenti idonei nei concorsi a cattedre di scuola media e a posti di scuola materna, banditi in prima applicazione della legge 20.5.1982, n. 270 che, avendo prodotto ricorso giurisdizionale avverso il riassorbimento dei posti d.o.a. a suo tempo disposta da questo Ministero, sono stati nominati in ruolo a seguito di sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali favorevoli ai ricorrenti.

La C.M. n. 450 dell'1.8.1996, in seguito al mutato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, divenuto favorevole all'Amministrazione, aveva già affrontato il problema con riguardo ai docenti di scuola media, prospettandone una soluzione amministrativa che consentisse il mantenimento in servizio del personale assunto per effetto delle sentenze di primo grado, anche al fine di evitare la perdita di un patrimonio professionale ormai acquisito.

La citata legge, nel far salve le nomine in ruolo disposte in esecuzione delle sentenze di primo grado, consente ora di rendere definitive le posizioni di coloro che sono stati assunti in seguito alle sentenze a loro favorevoli dei Tribunali Amministrativi Regionali, tanto nel caso in cui sia intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato favorevole all'Amministrazione quanto nel caso in cui sia tuttora pendente un giudizio di appello.

La stessa legge recupera, altresì, la posizione di coloro nei cui confronti le nomine furono legittimamente annullate in seguito alle sentenze sfavorevoli del Consiglio di Stato e per i quali, pertan

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