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Circolare MPI 03.08.1999, n. 192

Legge n. 124 -art. 8- del 3.5.1999. Trasferimento del personale A.T.A. nonché degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti di cattedra degli Enti Locali alle Scuole statali.

In vista dei complessi adempimenti previsti dalla legge n. 124 del 3.5.1999, si rende necessario provvedere, con la massima tempestività ad una anagrafe del personale e funzioni ATA, presenti presso le scuole materne statali, le scuole elementari, gli istituti magistrali, i licei scientifici e gli istituti tecnici commerciali e nautici forniti, in base alla precedente normativa, dagli Enti Locali.

Al fine di individuare gli aventi titolo al trasferimento nei ruoli statali e attivarne tempestivamente le retribuzioni in godimento la rilevazione del personale di ruolo in servizio al 25 maggio 1999, dovrà distinguere il personale stesso secondo le ex qualifiche ed ex profili, nonché in seguito al recente contratto degli Enti Locali firmato il 31.3.1999 (G.U. suppl. ordinario n. 95 del 24.4.1999), secondo le categorie A, B, C, D. Per il personale medesimo dovranno inoltre essere indicato il corrispondente profilo e l'area di destinazione come previsti dal CCNL-Scuola, firmato il 26.5.1999. Parimenti verrà rilevato il personale di ruolo assunto dopo la data del 25.5.1999, in sostituzione di precedente personale di ruolo o per la copertura di posti di organico vacanti, sempreché le relative procedure di reclutamento siano state attivate prima del 25.5.1999.

Si evidenzia che la ricognizione riguarda anche gli ITTP e gli assistenti di cattedre, equiparati agli ITP.

Ai fini di una esaustiva conoscenza del fenomeno, la rilevazione evidenzierà anche la presenza (al 25.5.1999) di addetti per contratti per le pulizie o altri compiti, nonché l'eventuale svolgimento di progetti per "Lavori Socialmente Utili" o di "Pubblica utilità", ivi compresi qui progetti che, presenti prima del 25.5.1999, siano stati riattivati successivamente. Ai fini predetti si trasmette un facsimile al scheda (omissis) che le SS.LL. vorranno far compilare e sottoscrivere dai Capi di Istituto o, in loro assenza, dai rispettivi vicari.

Per l'acquisizione di dati non posseduti fo

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