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CCNI MURST 31.08.1999

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MOBILITÀ

Art. 56 - Mobilità intercompartimentale volontaria

1. Nel quadro delle misure specifiche atte a consentire forme di mobilità intercompartimentale, previste nell'intesa Governo-OO.SS. del 1997, e ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, con il presente articolo vengono stabiliti i criteri e le modalità per dar luogo alla mobilità intercompartimentale del personale scolastico, come previsto dall'art. 15 comma 9 del C.C.N.L..

2. Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste opportunità di valorizzazione del proprio ruolo sociale e professionale, la mobilità intercompartimentale è diretta a tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale utilizzato in altri compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti pubblici.

3. Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità intercompartimentale è garantita al personale scolastico appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero.

4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione delle disposizioni di cui all'art.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula accordi con le Amministrazioni o Enti Pubblici che segnalino vacanze di posti in profili o qualifiche corrispondenti a quelle esistenti nella scuola, per il personale docente, educativo ed A.T.A., allo scopo di favorire le più ampie occasioni di mobilità intercompartimentale del personale scolastico. 16

5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:

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