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CCNI MURST 31.08.1999

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PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 51 - Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 14

1. A partire dal 1° settembre del 2000 il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza annuale o di durata superiore ai 20 giorni, dall'assistente amministrativo a cui è stato assegnato l'incarico di cui all'art.50. e che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze

2. Il capo d'istituto attribuisce l'incarico di vicario del responsabile amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed amministrativi all'assistente amministrativo risultato primo in base alla graduatoria di istituto per coordinatore di area o di progetto per gli assistenti amministrativi.

3. Nei casi in cui non vi siano nell'istituzione scolastica assistenti amministrativi aspiranti all'esercizio delle suddette funzioni, la sostituzione sarà data a personale di altre scuole che ha presentato apposita domanda secondo l'ordine di una graduatoria formata in base al punteggio che ogni aspirante ha nella graduatoria del proprio Istituto. In mancanza di aspiranti l'incarico verrà assegnato per reggenza dal Provveditore agli Studi ad un direttore dei servizi generali ed amministrativi di scuola viciniore.

4. In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi amministrativi e generali nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di istituto di cui all'art.50, è sostituito da uno degli assistenti amministrativi che abbia dichiarato la propria disponibilità o dall'assistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio

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