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CCNI MURST 31.08.1999

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PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 48 - Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori

1. Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L.. sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un'area a un profilo di area superiore.

2. Il personale che consegue l'idoneità per il passaggio dall'area A) all'area B) e dall'area B) all'area C) viene periodicamente integrato nelle graduatorie di cui all'art. 6, comma 10 della legge n. 124 del 3 maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio dall'area A) all'area B) - e del 30% - per il passaggio dall'area B) all'area C) - dei posti disponibili annualmente nelle singole dotazioni è conferita tramite lo scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui all'art.6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n. 124/99.

3. I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente disponibili, dagli Uffici dell'amministrazione scolastica periferica in conformità di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.

4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di studio stabilito dalla tabella B) del C.C.N.L. per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo e dell'anzianità di almeno cinque

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