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CCNI MURST 31.08.1999

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Distribuzione delle risorse economiche

Art. 30 - Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica

1. L'istituzione scolastica, nell'impiego delle risorse del fondo, dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di scuola che eventualmente la compongano.

2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti.

3. Con il fondo vengono retribuite:

a) la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo art.31;

b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32;

c) le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art.42, comma 3 - lettera a) del CCNL-Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 ore annue;

d) le prestazioni aggiuntive del personale A.T.A., che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ov

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