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CCNI MURST 31.08.1999

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Distribuzione delle risorse economiche

Art. 26 - Il fondo dell'istituzione scolastica.

1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese le scuole speciali statali, i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo dell'istituzione scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le prestazioni di cui ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31, rese dal personale docente, educativo ed A.T.A. per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate nelle tabelle D, D1, D2 e E allegate al presente contratto.

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