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CCNI MURST 31.08.1999

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Rapporto di lavoro

Art. 3 - Decorrenze e durata

1. Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento della relativa procedura.

2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale.

3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall'art. 4 del C.C.N.L., qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo.

4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle norme contenute nell'art.52 del D.Lgs. 29/1993 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei controlli di legge.

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