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Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 30.09.1998, n. 3

Autorizzazione n. 3/1998 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni.

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996;)

Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino all'8 novembre 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n. 675 del 1996 come modificato dal d.lgs. 8 maggio 1998, n. 135;)

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati, e che occorre quindi riferire solo a tali soggetti l'ambito di applicazione delle autorizzazioni, fatta eccezione per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che forma oggetto dell'autorizzazione n. 2/1997;

Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni anch

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