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Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 30.09.1998, n. 2

Autorizzazione n. 2/1998 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della medesima legge, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, lo stato di salute e la vita sessuale;

Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996;)

Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino all'8 novembre 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n. 675/1996, come modificato dal d.lgs. 8 maggio 1998, n. 135)

Rilevato che gli organismi sanitari pubblici possono avvalersi di tale disposizione transitoria, oppure, a loro scelta, di una disposizione speciale che permette di trattare i dati inerenti alla salute (fatta eccezione, quindi, degli altri dati sensibili) anche in mancanza di una puntuale disposizione di legge e del consenso scritto dell'interessato, qualora perseguano finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività ed osservino le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata da questa Autorità (art. 23, legge n. 675/1996;)

Considerato che la legge n. 675/1996 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie possono trattare:

a) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche senza l'autorizzazione di ques

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