D.P.R. 14.09.1998, n. 348
L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.429, è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale su libretto di risparmio postale e su carta post-card). - 1. L'intestatario può richiedere all'Agenzia postale di localizzazione che l'assegno sia commutato in un versamento nel conto corrente postale a lui intestato. A tale fine l'assegno deve essere presentato unitamente al documento di cui al comma 1 dell'articolo 15 e quietanzato con le modalità previste dal comma 7 dello stesso articolo.
2. Ove l'assegno già quietanzato sia presentato da persona diversa dall'intestatario, l'operazione può avere ugualmente luogo se il presentatore è personalmente conosciuto dall'operatore postale.
3. L'agenzia postale prende nota dell'avvenuta estinzione dell'assegno sulla distinta di conferma di cui all'articolo 9.
4. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta post-card ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonché l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalità di cui al presente comma.
5. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalità di cui all'articolo 4, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 4 del presente ar
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