D.M. Tesoro 01.09.1998, n. 352
1. Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'art. 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.
3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.
4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1° gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.
5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.
6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.
7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.
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