D.M. Pubblica istruzione 29.09.1998, n. 382
1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente all'art. 1, art. 2 comma 1, art. 3 comma 1, art. 4 comma 1. Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, artt. 345 e 353, del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto art. 353.
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