D.M. Pubblica istruzione 29.09.1998, n. 382
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.
2. Il datore di lavoro può, altresì, designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:
a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.
4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro,
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