D.M. Pubblica istruzione 18.09.1998, n. 357
1. La prova, predisposta dalle Commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le Commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:
A - Trattazione sintetica di argomenti
La proposta di trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, contiene l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande.
B - Quesiti a risposta singola
I quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza e i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla Commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera A).
C - Quesiti a risposta multipla
I quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso.
D - Problemi a soluzione rapida
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