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Circolare MPI 29.09.1998, n. 399

A.S. 1998/99 - Disposizioni per la liquidazione delle competenze.

1) al personale docente con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie;

2) ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine delle attività didattiche;

3) ai docenti di religione;

4) al personale con contratto a tempo indeterminato (neo-immesso in ruolo).

L'art. 40 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel S.O. alla "Gazzetta Ufficiale" n. 302 del 30 dicembre 1997, ha previsto l'attribuzione agli uffici periferici del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica fa competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posto vacante, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

Con la presente Circolare si forniscono alcune indicazioni di ordine operativo per la concreta applicazione del suddetto comma 9 e per un tempestivo pagamento delle retribuzioni spettanti alle seguenti categorie di personale:

1) Personale docente con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo d'Istituto ai sensi dell'art. 40 comma 9 - della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Tale tipo di contratto comporta che la retribuzione venga erogata dalla competente Direzione Provinciale del Tesoro e, quindi, deve contenere, oltre la durata del rapporto di lavoro, l'indicazione che trattasi di "supplenza temporanea su posto di supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche in attesa dell'assunzione degli aventi diritto"; con imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio concernenti spese per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si precisa che il rapporto di lavoro di cui trattasi avrà la durata dalla data di effettiva presa in servizio fino al giorno precedente !a decorrenza del contratto stipulato con il personale avente diritto.

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