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Circolare MPI 25.09.1998, n. 397

Comparto scuola - C.C.N.L. sottoscritto il 4.8.1995. Attribuzione benefici previsti da norme speciali.

Come già evidenziato nella C.M. 595 - prot. 5446/BL - del 20 settembre 1996, nella determinazione del trattamento economico può incidere l'attribuzione di particolari benefici che, in quanto previsti da norme specifiche in funzione di situazioni particolari, pur nel silenzio delle norme contrattuali, possono trovare ulteriore motivo di vigenza nella loro fonte istitutiva.

Ciò premesso, è facile rilevare come, tra i vari benefici che il legislatore ha previsto, assumono particolare rilievo, nell'ambito del comparto - scuola, quelli correlati all'art. 44 del R.D. 30.9.1922, n. 1290 esteso agli invalidi per servizio dall'art. 1 della L. 15.7.1950, n. 539, e all'art. 22 del R.D. - L. 21.8.1937, n. 1542, per come sostituito, in sede di conversione, dall'articolo unico della Legge 3.1.1939, n. 1, benefici per il cui riconoscimento si ritengono utili i sottostanti chiarimenti.

Art. 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 e L. 15 luglio 1950, n. 539

La disposizione di cui al precitato art. 44, allo stato attuale della normativa e della conseguente interpretazione, si sostanzia nell'abbreviazione di due anni - o di un anno - ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, secondo che al beneficiario sia stata riconosciuta, come dipendente da causa di servizio, una infermità ascrivibile rispettivamente ad una delle prime sei od alle successive due categorie di cui alla Tab. "A" del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Detto beneficio, inizialmente previsto per coloro le cui infermità fossero riconducibili a fatti di guerra, venne, poi, esteso anche agli invalidi per servizio con la legge 15 luglio 1950, n. 539.

Nella pratica applicazione, tuttavia, per molto tempo, si è ritenuto che esso fosse attribuibile esclusivamente in presenza di equo indennizzo o pensione privilegiata e, cioè, allorquando il nesso causale tra servizio ed infermità accertata fosse passato al vaglio positivo del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie.

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