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Circolare MPI 23.09.1998, prot. n. 31657

Certificazioni di vaccinazioni obbligatorie.

Il dibattito sull'opportunità della revisione dell'attuale normativa sulle vaccinazioni obbligatorie ha trovato negli ultimi mesi, un puntuale riscontro a livello istituzionale, attraverso l'affidamento ad una apposita commissione costituita presso il Dipartimento della prevenzione del Ministero della Sanità dell'incarico di effettuare i necessari approfondimenti tecnici e la formulazione di proposte che siano in grado, comunque, di salvaguardare il livello di tutela della salute pubblica tenendo presente anche la normativa vigente nei paesi comunitari.

In attesa che il Ministro della Sanità acquisisca gli elementi valutativi e i suggerimenti emersi in seno alla Commissione, per poter conseguentemente attivare le opportune iniziative legislative finalizzate ad un nuovo assetto della complessiva disciplina delle vaccinazioni, sembra opportuno affrontare, con interventi mirati, il più specifico problema derivante dalla disposizione, di livello regolamentare, contenuta nell'articolo 47 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, che stabilisce che i Direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.

Non si può non rilevare come, nella sua attuale formulazione, la disposizione richiamata susciti, nel merito, più di una perplessità.

Sotto un primo aspetto, deve osservarsi che la norma richiamata, che fa discendere conseguenze sfavorevoli dalla mancata presentazione da parte dell'interessato, di una certificazione attinente a fatti e conoscenze dell'autorità sanitaria, appare scarsamente consona ai criteri che ispirano la più recente normativa in materia di semplificazione amministrativa. E, infatti, in uno schema di regolamento governativo già sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri, si pr

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