D.P.R. 05.10.1998
Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti che ricoprono uffici di livello dirigenziale generale o comunque funzioni di analogo livello e del personale con qualifica dirigenziale già destinatario della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dei professori e ricercatori universitari indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1997 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in misura percentuale pari al 6,51 per cento.
Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
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