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D.M. Pubblica istruzione 07.10.1998, n. 383

Regolamento recante la modificazione alla denominazione degli istituti tecnici femminili con quella di "Istituti tecnici per attività sociali". (G.U. 04.11.1998, n. 258)

Formula iniziale

Preambolo

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella parte in cui prevede che, con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, siano determinati gli indirizzi in cui si articolano alcuni tipi di istituto;

Visto l'articolo 191, comma 3, del testo unico citato che definisce l'assetto tipologico degli istituti tecnici, mediante l'individuazione dei settori cui sono riferite le professionalità alle quali i corsi di studio sono finalizzati, e non mediante la predeterminazione delle rispettive denominazioni che, quindi, non sono più legislativamente stabilite;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di modificare la denominazione degli istituti tecnici femminili, che appare ormai incongruente con l'evoluzione del loro ordinamento e con le finalità formative che esso si propone, finalità che non rispondono a professionalità esclusive della donna;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 30 novembre 1995, ha espresso parere favorevole alla modifica della denominazione degli istituti tecnici femminili;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998, n. 132;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4811 U/L A24 del 31 luglio 1998);

Visto il nulla-o

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