D.M. Pubblica istruzione 07.10.1998, n. 383
Formula iniziale
Preambolo
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella parte in cui prevede che, con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, siano determinati gli indirizzi in cui si articolano alcuni tipi di istituto;
Visto l'articolo 191, comma 3, del testo unico citato che definisce l'assetto tipologico degli istituti tecnici, mediante l'individuazione dei settori cui sono riferite le professionalità alle quali i corsi di studio sono finalizzati, e non mediante la predeterminazione delle rispettive denominazioni che, quindi, non sono più legislativamente stabilite;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'esigenza di modificare la denominazione degli istituti tecnici femminili, che appare ormai incongruente con l'evoluzione del loro ordinamento e con le finalità formative che esso si propone, finalità che non rispondono a professionalità esclusive della donna;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 30 novembre 1995, ha espresso parere favorevole alla modifica della denominazione degli istituti tecnici femminili;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998, n. 132;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4811 U/L A24 del 31 luglio 1998);
Visto il nulla-o
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