Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387
[ARTICOLO ABROGATO]
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
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