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Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (G.U. 07.11.1998, n. 261)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 17 -

1. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera b) le parole: "pari dignità" sono sostituite dalle seguenti: "pari opportunità".

2. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;".

3. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è aggiunta la seguente lettera:

" d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio".

4. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole da "previo" a "nazionale" e la parola "Comunità" è sostituita dalla parola "Unione".

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