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Nota Tesoro 12.11.1998, prot. n. 114374.

Con la nota che si riscontra, codesta Amministrazione chiede di conoscere il parere della scrivente in ordine all'applicabilità o meno dell'art. 3 del decreto legislativo n. 564 del 16.09.1996 nei confronti degli assessori comunali e provinciali che non siano membri delle assemblee elettive.

Al riguardo occorre preliminarmente precisare che, per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali è previsto il raddoppio dell'indennità di carica, il 3° comma dell'art. 2 della legge n. 816 del 27 dicembre 1985 pone a carico degli enti locali l'onere del pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

In tale categoria rientrano anche taluni assessori comunali e tutti gli assessori provinciali (rispettivamente artt. 5 e 6 della predetta legge n. 816/1985).

Mentre in tutti gli altri casi, non rientranti tra quelli direttamente previsti dal citato art. 2, trova applicazione l'art. 3, commi 9 e 10, del suddetto D.Lgs. n. 564/1996 che ha ridisegnato la materia della copertura assicurativa dei periodi di aspettativa non retribuita per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, così come definiti dal primo comma dell'art. 31 della legge n. 300/1970.

Tuttavia, come evidenziato da codesto Ministero, le innovazioni introdotte dalla legge n. 81 del 25 marzo 1993, ed in particolare quelle relative alla possibilità di nomina di assessori comunali e provinciali anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, possono ingenerare il dubbio in merito all'applicabilità delle predette disposizioni nei confronti dei soggetti nominati assessori e non eletti.

Al riguardo, si ritiene che la condizione essenzialmente richiesta dalla legge è quella di una funzione o carica pubblica elettiva tale che, anche se non discende direttamente dalla collettività trovi tuttavia la sua legitt

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