D.M. Pubblica istruzione 24.11.1998
1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti;
2. Resta altresì ferma la competenza del Ministro sugli atti di natura politica, siano essi di natura legislativa siano essi di natura finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure sulla verifica dei risultati dell'azione amministrativa alla luce delle direttive generali politico - amministrative impartite;
3. Ferma restando la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2, ai sottosegretari di Stato menzionati in premessa è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie per ciascuno indicate nei successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
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