D.M. Pubblica istruzione 12.11.1998, n. 452
Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi.
1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.
2. A norma dell'art. 12, comma 3 del Regolamento le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.
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